Il requisito oggettivo della contiguità fra due beni ai fini della costituzione del vincolo pertinenziale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12855 del 10 giugno 2011)

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi un’utilità al bene principale e non al proprietario di esso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che cosa si intende per contiguità? si tratta di una questione "geografica" ovvero di un criterio funzionale?
La pronunzia in esame assume in considerazione un tema assai spinoso e che possiede numerose implicazioni, in tema di urbanistica, di fiscalità, di regime civilistico. L'angolo visuale era tuttavia esclusivamente quello "amministrativo" afferente al rispetto delle distanze tra le costruzioni alla stregua delle NTA del PRG del Comune di Vicenza, dal momento che gli strumenti urbanistici prevedevano una peculiare normativa per i fabbricati pertinenziali.
Il quesito di fondo è costituito dall'apprezzamento, ai fini della sussistenza del rapporto pertinenziale, dell'elemento costituito dalla distanza tra bene principale e bene accessorio.

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