Il requisito della riconoscibilità dell’errore è escluso nell’ipotesi di errore bilaterale. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 26974 del 15 dicembre 2011)
Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell'affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all'invalidità del negozio.