Il proprietario del piano sottostante al tetto comune (già adibito a lastrico solare di suo uso esclusivo) dell'edificio in condominio può trasformarlo in terrazza. Il taglio delle travi portanti del tetto che non pregiudica la statica può essere attuato (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6253 del 10 marzo 2017)

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene. Il taglio delle travi del solaio, ove non ulteriormente valutato anche con riguardo alla statica e comunque agli altri limiti dettati dall'art. 1102 c.c., non può determinare l'alterazione della cosa comune che ne impedisce l'uso ai sensi della norma richiamata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il proprietario dell'unità immobiliare in condominio che già vantava il diritto di uso esclusivo del lastrico solare svolgente la parallela funzione di copertura dello stabile, aveva deciso di praticare un'apertura allo scopo di collegare l'appartamento e il solaio. Il tutto aveva comportato il taglio di travi portanti della copertura, elementi di costituiscono indubbiamente enti comuni all'intero fabbricato. Può l'art.1102 cod.civ. essere interpretato nel senso che impedisca ogni intervento sulla cosa comune? Secondo la S.C. la risposta è negativa: una volta che si accerti l'assenza di pregiudizi statici per l'edificio, il proprietario dell'ultimo piano è tenuto unicamente a mantenere la destinazione principale del bene, requisito che nella fattispecie poteva dirsi sussistente.

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