Il possesso ad usucapionem. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17459 del 2 settembre 2015)

Per la configurabilità dei possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda traeva origine dalla occupazione uti dominus di una abitazione da parte di chi, essendosi occupato di assistere vita natural durante il proprietario, aveva successivamente appreso che costui ne aveva donata la nuda proprietà ad un terzo. Nella causa instauratasi con quest'ultimo, era stata fatta valere la situazione possessoria dell'occupante. Al di là dell'indubbia correttezza della massima, v'è da domandarsi in quali comportamenti si dovrebbe sostanziare la condotta del nudo proprietario per palesarsi come incompatibile con il possesso pieno da parte dell'occupante.

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