Il Notariato introduce il registro digitale degli atti di designazione degli amministratori di sostegno

Al via il Registro pubblico sussidiario per gli atti di designazione degli amministratori di sostegno (A.D.S.) stipulati dai notai. A partire dal 1° gennaio 2018 tutte le nuove designazioni fatte con atto pubblico informatico o scrittura privata autenticata saranno inserite in un registro dedicato che consentirà a qualsiasi notaio italiano di verificare l’esistenza di tali atti e presso quale collega sono depositati. Per gli atti stipulati dal 1° gennaio l’inserimento dovrà avvenire entro 30 giorni, mentre l’inserimento degli atti stipulati anteriormente al 2018 avverrà entro il 30 giugno 2018.
Fino ad oggi non è stato possibile accedere agli atti di designazione degli amministratori di sostegno se non attraverso la produzione diretta al giudice di una copia dell'atto. E' evidente, però, come questo abbia reso di fatto inutilizzabile la designazione fatta dall'interessato tutte le volte in cui la copia veniva smarrita o in cui il giudice non veniva informato. Attraverso questo registro, invece, ogni notaio, ed in prospettiva ogni giudice, potrà facilmente e velocemente verificarne l'esistenza, assicurando così maggiore tutela alla volontà della persona.
Si tratta della prima fase di un progetto più ampio del Notariato finalizzato alla creazione di registri pubblici sussidiari digitali per l’archiviazione e la raccolta di atti notarili, privi di pubblicità legale, che contengono dati e informazioni d’interesse pubblico. La piattaforma è stata realizzata dalla Notartel, la società di informatica del Notariato.
Il contenuto del registro verrà ordinato in modo da consentirne una ricerca efficiente su base personale e potrà essere condiviso da tutti i notai e altri soggetti qualificati, come le singole Aziende Sanitarie Locali, al fine di rendere immediata la conoscibilità della volontà espressa dal designatario. Il Consiglio Nazionale provvederà a stabilire, tramite apposite convenzioni con il Ministero della Giustizia e della Salute, le modalità con le quali il registro potrà essere messo a disposizione dei singoli Giudici competenti e delle strutture sanitarie, al fine di consentire loro un accesso diretto alle informazioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va osservato come il registro neoistituito non è tenuto presso l'anagrafe comunale, ma costituito all'interno dell'istituzione notarile. Il motivo è ben preciso: ai sensi dell'art.408 cod.civ. "L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata." E' pertanto indispensabile, desiderando disporre con un atto di scelta, passare dal notaio. Il vero problema, in assenza di un sistema pubblicitario come quello appena istituito, era rappresentato dalla impossibilità di prendere conoscenza dell'esistenza di un atto di designazione, ovvero della presenza di atti divergenti che si susseguono nel tempo. Il problema viene risolto con il Registro in questione.

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