Il notaio non risponde dell’atto nullo in caso di controversia sull’applicazione di un principio di diritto. (Cass. Civ., Sez. VI, n. 21202 del 13 ottobre 2011)

Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio a norma dell'art. 28, c. I, n. 1, l. n. 89/1913, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dall'1 settembre 2011, un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto dell'art. 34 del d. lgs. n. 5/2003, poiché solo da tale data può ritenersi pacifica l'interpretazione della norma come comportante la nullità di siffatta clausola.
Infatti solo l'inequivocità della nullità integra l'atto "espressamente proibito dalla legge" alla cui redazione l'art. 28 Ordinamento del Notariato riconnette la responsabilità disciplinare. Tale circostanza costituisce, quindi, una componente dell'elemento oggettivo dell'illecito e non dell'elemento soggettivo e consiste non solo nella redazione di un atto nullo, ma anche dal fatto che tale nullità è inequivoca, cioè si riferisce a contrasti dell'atto con la legge, che risultino in termini inequivoci e pacifici, anche se la sanzione di nullità deriva solo attraverso la disposizione generale di cui all'art. 1418, c. I, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La chiave di volta della pronunzia è costituita dalla locuzione "atto espressamente proibito" di cui all'art.28 della legge notarile. Nemmeno la nullità sostanziale dell'atto vale ad integrare tale presupposto (ai fini della responsabilità disciplinare) in presenza di dubbi interpretativi, essendo necessario che il dilemma sia stato chiarito.
E dire che qualche anno fa la S.C. parlava di applicazione dell'art.28 nelle ipotesi di mera annullabilità....

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