Il notaio non è responsabile della verifica dell’abitabilità di un immobile venduto con atto a suo ministero. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 14618 del 13 giugno 2017)
Deve escludersi la responsabilità del notaio in quanto ufficiale rogante della compravendita laddove l’immobile si rivela privo dell’abitabilità dovendosi ritenere che il dovere di consiglio relativamente alle scelte tecnico-giuridiche proprie della professione intellettuale, è certamente rilevante ma non al punto di poter ipotizzare che il notaio si sostituisca ad un tecnico con competenze ingegneristiche per valutare autonomamente se l’immobile sia o meno abitabile ed escludersi che la giurisprudenza e la dottrina abbiano posto al notaio l’obbligo di doversi far carico dell’accertamento di veridicità di una qualità del bene non incidente sulla relativa commerciabilità.