Il notaio che non paga le imposte dovute a fronte di un atto da lui stipulato per mancanza di provvista sul proprio conto corrente? Va sospeso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1170 del 21 gennaio 2014)

Viene punito con la sospensione il notaio che ometta di versare le imposte per gli atti da lui rogati, attraverso la procedura telematica. L'obbligo di pagamento immediato sussiste anche nel caso di utilizzo del procedimento ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463/1997, tanto più che il notaio riceve dal cliente la somma occorrente a tale finalità: sicché l'omesso controllo da parte del professionista sulla esistenza di adeguata provvista sul proprio conto corrente mina il rapporto fiduciario dell'Amministrazione finanziaria con il notaio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sanzione disciplinare della sospensione è del tutto indipendente dagli ulteriori profili di considerazione del fatto, suscettibile di ben altro apprezzamento. Qualora infatti il mancato versamento dell'imposta, comunque pagata dal cliente, si fosse protratto, non si sarebbe potuta escludere la rilevanza penale della condotta che, tenuto conto della qualifica del soggetto agente, non già sarebbe stata qualificabile come mera appropriazione indebita, bensì come peculato.

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