Il mutamento della persona dei soci e della ragione sociale non influisce nè sull'esistenza dell'ente sociale, nè sulla sua trasformazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18409 del 27 agosto 2014)
In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili.
La cessione di un'azienda esercente attività assicurativa può essere provata solo per atto scritto, ai sensi dell'art. 2556 c.c., trattandosi di impresa soggetta a registrazione, a norma dell'art. 2195, n. 4, c.c..