Il matrimonio all’estero celebrato fra persone dello stesso sesso non è trascrivibile in Italia. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4184 del 15 marzo 2012)

Due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all'estero non sono titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano. Tale intrascrivibilità - a seguito delle sentenze n. 138 del 2010 della Corte costituzionale e 24 giugno 2010 della Corte europea dei diritti dell'uomo non dipende più dall'inesistenza di un tale matrimonio o della sua invalidità ma della sua inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano. I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto - in particolare - se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre il matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La diversità di sesso dei nubendi costituisce elemento indispensabile minimo per l'esistenza stessa del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante, pur non essendo tale requisito previsto in maniera espressa nè dalla Costituzione, nè dal codice civile vigente. Questo è il nucleo della motivazione della decisione della S.C., la quale rileva inoltre come la diversità di sesso sia tuttavia immanente nelle disposizioni che disciplinano la materia (cfr. l'art.107 I comma, l'art.108 I comma, il III comma dell'art.5 della legge 1970 n.898).
La impossibilità di addivenire alla trascrizione dell'atto non dipende tuttavia dalla sua contrarietà all'ordine pubblico, bensì dalla più radicale considerazione della sua intrinseca non riconoscibilità come matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano proprio in virrtù dell'immanenza del predetto requisito.

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