Il giudice ritarda l'emissione del decreto di trasferimento della casa acquistata all’asta? Si tratta di forza maggiore ai fini del mantenimento delle agevolazioni "prima casa". (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 6076 del 9 marzo 2017)

La decadenza dall'agevolazione "prima casa" — per mancato stabilimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro il termine di 18 mesi dall'acquisto — resta impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento.
L’agevolazione fiscale sulla prima casa non può essere revocata al contribuente che, pur acquistando all'asta e versando entro l’anno, non prende possesso dell’abitazione perché il giudice tarda ad emettere il decreto di trasferimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se il contribuente è risultato aggiudicatario dell'appartamento acquistato, versando il prezzo e il Giudice non emette il decreto di trasferimento entro i termini previsti dalla legge, così rendendo in fatto impossibile per l'acquirente trasferire la propria residenza entro il termine previsto dalla legislazione agevolativa, ricorre l'esimente della "forza maggiore" che rende inoperativa la decadenza dalle agevolazioni.
E' questa la conclusione, assolutamente condivisibile, cui è pervenuta la Corte in relazione ad una condotta tanto tempestiva per il contribuente, quanto intempestiva per l'organo di giustizia.

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