Il garage attiguo all'abitazione non va computato nella superficie utile ai fini della esclusione dai requisiti per poter fruire delle agevolazioni "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 25161 dell’8 novembre 2013)

Affinché ricorra la condizione per usufruire della agevolazione prima casa, occorre che l'immobile acquistato venga classificato come "non di lusso". A tal fine la superficie utile totale non deve essere superiore a 240 mq., escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto. A decorrere dal 1° gennaio 2014, infine, salvo nuove modifiche legislative, sarà consentita l'applicazione dell'aliquota del 2% sull'imposta di registro per il trasferimento di case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si appunta sui requisiti che determinano le caratteristiche di un posto auto e che lo differenziano rispetto ad un vano che può essere considerato abitabile. Tali l'accesso proprio ed idoneo a consentire il transito veicolare, l'essere dotato di passo carraio, l'utilizzo di pavimentazione ed infissi tipicamente utilizzati in edilizia per arredare boxes auto.

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