Il figlio nato dopo la morte del padre cagionata da un terzo ha diritto al risarcimento del danno subìto per il venir meno di costui. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9700 del 3 maggio 2011)

Per quanto concerne il risarcimento dei danni spettanti al figlio nato dopo la morte del genitore (anche naturale), una volta accertata l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev'essere riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La venuta ad esistenza del soggetto danneggiato in un tempo successivo all'evento lesivo (nella specie, la morte del padre) non fa venir meno il di lui diritto al risarcimento del danno.
Con tutta evidenza, al fine di reputare esistente tale diritto, occorre che il nascituro concepito venga successivamente alla nascita.

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