Il dovere di vigilanza dell'amministratore di s.p.a. privo di delega. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9384 del 27 aprile 2011)
Il dovere di vigilare sul generale andamento della società, che l’art. 2392, comma II, c.c. pone a carico degli amministratori, permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.