Il divieto di disporre del diritto di abitazione ex art. 1024 cod.civ. è derogabile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8507 del 27 aprile 2015)

In tema di diritto d'uso, il divieto di cessione sancito dall'art. 1024 c.c. non è inderogabile, non avendo natura pubblicistica e attenendo a diritti patrimoniali disponibili, sicché nell'atto costitutivo del diritto il nudo proprietario e l'usuario possono derogare al vincolo d'incedibilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Certamente disponibile il carattere dell'incedibilità del diritto di uso e di abitazione, che per propria natura è personale ed incedibile. Ma cosa riferire del diritto che sorge ex lege, come nell'ipotesi di cui all'art.540 cod.civ.?
In tale ipotesi non si può certamente fare riferimento al titolo negoziale costitutivo: nella pronunzia in commento tuttavia viene esplicitamente dedotta dalla natura non pubblicistica del divieto di cessione la conseguenza secondo la quale "il nudo proprietario e l'usuario possono convenire di derogare al divieto, ed il relativo negozio è perfettamente valido ed operante in quanto riflette un diritto di cui i titolari possono liberamente disporre".

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