Il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557, comma I, rinviene applicazione anche al caso di cessione di partecipazioni sociali? (Tribunale di Verona, 3 giugno 2011)

Perché, con riguardo all’ipotesi della cessione di quote sociali, sia ravvisabile quella sostituzione di un soggetto ad un altro che giustifica l’estensione ad essa del divieto di concorrenza di cui all’art. 2557, comma I, c.c., è necessario che il socio alienante sia titolare dell’intero capitale sociale, ovvero di una quota di controllo, della società , o, in alternativa, che gestisca quest’ultima uti dominus, esercitando cioè quegli stessi poteri che un imprenditore individuale esercita nella sua impresa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ordinariamente il divieto di concorrenza riguarda l'imprenditore individuale che, nel cedere l'azienda, si obbliga a non svolgere un'attività analoga od affine a quella relativa all'azienda ceduta per un determinato periodo di tempo e spesso in relazione ad un ambito territoriale individuato.
Dovrebbe sfuggire a questa logica la cessione di una quota di società, per di più se di capitali, stante la divergenza soggettiva che si pone tra cedente (la persona già titolare della quota) e l'ente che svolge l'attività d'impresa (la società la cui quota è oggetto di cessione).
La pronunzia della Corte di merito (contraria all'orientamento del tutto prevalente: cfr. Cass. civile, sez. I 2003/6169 nonchè Cass. civile, sez. I 1997/549) smentisce questa costruzione, sia pure subordinatamente all'apprezzamento della natura esclusiva della partecipazione sociale del cedente o della qualità di controllante in capo al medesimo.

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