Il diritto di recesso previsto in favore dell’investitore dall’art. 30 del d.lgs. n. 58/1998 (nonchè la relativa previsione di nullità dei contratti su strumenti finanziari in cui tale diritto non sia contemplato), si applica anche quando l’investimento avviene su iniziativa del promotore fuori dal servizio di collocamento. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 13905 del 3 giugno 2013)

Il diritto di recesso accordato all’investitore dal comma VI dell’art. 30 del d. lgs. n. 58/1998 e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo comma VII, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d’investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le Sezioni Unite della Cassazione sposano l'orientamento estensivo su una questione specialmente dibattuta: il diritto di recesso (che deve essere esercitato entro sette giorni) attribuito all'investitore in relazione ai contratti di collocamento perfezionati fuori sede rinviene applicazione per tutti i servizi di investimento (non soltanto, cioè, per i servizi di collocamento prestato dall'intermediario in favore dell'emittente o dell'offerente di tali servizi). Analogamente deve dirsi per l'applicabilità della collegata causa di nullità di cui al VII comma dell'art.30 del TUF.

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