Il curatore fallimentare può scegliere di sciogliere il vincolo di cui al contratto preliminare. Rimangono tuttavia fermi gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda ex art. 2932 cod.civ. eseguita anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 18131 del 16 settembre 2015)
In caso di fallimento del promittente venditore, deve ritenersi che la domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell’obbligo concludere il contratto trascritta prima dell’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non impedisca al curatore di recedere dal contratto preliminare ma che gli impedisca piuttosto di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto, dovendosi ritenere che il giudice possa senz’altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto, con una sentenza che, a norma dell’art. 2652, n. 2, c.c., se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento e dovendosi invece rilevare che, se la domanda trascritta non viene accolta, l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa, con la conseguente opponibilità all’attore della sentenza dichiarativa di fallimento rendendo, in tal modo, efficace, nei suoi confronti, la scelta del curatore di sciogliersi dal rapporto.