Il curatore fallimentare può scegliere di sciogliere il vincolo di cui al contratto preliminare. Rimangono tuttavia fermi gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda ex art. 2932 cod.civ. eseguita anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 18131 del 16 settembre 2015)

In caso di fallimento del promittente venditore, deve ritenersi che la domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell’obbligo concludere il contratto trascritta prima dell’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non impedisca al curatore di recedere dal contratto preliminare ma che gli impedisca piuttosto di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto, dovendosi ritenere che il giudice possa senz’altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto, con una sentenza che, a norma dell’art. 2652, n. 2, c.c., se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento e dovendosi invece rilevare che, se la domanda trascritta non viene accolta, l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa, con la conseguente opponibilità all’attore della sentenza dichiarativa di fallimento rendendo, in tal modo, efficace, nei suoi confronti, la scelta del curatore di sciogliersi dal rapporto.

Commento

(di Daniele Minussi)

Assai rilevante la conclusione alla quale sono pervenute le Sezioni Unite con una pronunzia dall'impianto magistrale. Essa muove da una accurata ricognizione dell'impatto della vicenda fallimentare sulle vicende del contratto preliminare di vendita immobiliare con il quale l'imprenditore abbia promesso di cedere un immobile. In questo senso il VII comma dell'art.72 l.f. esclude il potere del curatore di sciogliere il contratto in alcune specifiche ipotesi, legittimando l'opinione in base alla quale in tutti gli altri casi vigerebbe la regola opposta. L'analisi del sistema suggerisce piuttosto che la norma di cui all'art.2652 n.2 cod.civ., in base alla quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda intesa ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, abbia a funzionare anche nell'ipotesi dell'iscrizione nel registro delle imprese della sentenza di fallimento ai sensi degli artt. 16 ultimo comma e 17 l. fall..
In esito alla Riforma del 2006 il meccanismo pubblicitario non riveste più la funzione di mera pubblicità notizia come nel regime precedente, possedendo natura dichiarativa. Tale efficacia ne sancisce la rilevanza non solo ai fini dell'art.44 l.f., ma anche dell'art.45 l.f.. Se ne inferisce l'opponibilità della pronunzia di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica che fosse stata proposta prima della sentenza dichiarativa di fallimento: il curatore non potrà pertanto sciogliersi dal relativo vincolo contrattuale.

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