Il credito erariale per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia di IVA (di cui all'art.17 l. 1929 n.4, abrogato dal D.lgs. 472/97) si prescrive in cinque anni. (Cass. Civ., Sez. V, n. 16099 del 22 luglio 2011)

Deve ritenersi illegittima l’applicazione del termine ordinario di prescrizione dei diritti al credito derivante dalla irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia di Iva, in quanto in contrasto con la disposizione dell’art. 17, comma I, della legge n. 4/1929 - successivamente abrogato dall’art. 1, comma I, lett. a) del D.lgs n. 472/97 - nella vigenza del quale si è maturata la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dalla Agenzia delle entrate in difetto di atti interruttivi compiuti anteriormente alla iscrizione delle relative somme nei ruoli esecutivi e alla notifica della cartella di pagamento impugnata dalla società contribuente che, conseguentemente, deve essere opposta.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione pone un limite ed un freno all'illegittimo ed esorbitante tentativo dell'Amministrazione finanziaria di superare il limite quinquennale (di cui all'art.17 della legge 1929 n.4, successivamente abrogato) di prescrizione, tentativo imperniato sull'invocazione dell'applicabilità del termine prescrizionale ordinario decennale. Questo è infatti riservato all'ipotesi in cui il diritto dell'Amministrazione scaturisca da pronunzia passato in giudicato.

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