Il costo della polizza assicurativa sul mutuo concorre a determinare il tasso d’interesse usurario. (Appello di Torino, 27 gennaio 2014)

Nell’ambito del contratto bancario di mutuo deve ritenersi che il tasso effettivo globale applicato alla singola operazione deve essere accertato dal giudice unicamente sulla base dell’art. 644 c.p. che prevede come nella determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni e delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, e dunque anche del costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge, dovendosi escludere ogni efficacia sul punto delle istruzioni della Banca d’Italia ai fini della rilevazione del TEGM, il tasso effettivo globale medio, per non avere portata derogratrice o integratrice della norma.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo concettuale è costituito dalla computazione o meno nel tasso-soglia rilevante ai sensi della legge 1996/108 (che ebbe a stabilire la misura oltre la quale, in dipendenza della tipologia di finanziamento, il tasso risulta essere connotato da usurarietà) del costo della polizze assicurative, quand'anche obbligatorie per legge. Al riguardo non posseggono alcune rilevanza le istruzioni di computo emanate dalla Banca d'Italia per calcolare il tasse effettivo globale lordo, istruzioni che non posseggono alcuna portata integratrice del disposto del III comma dell'art.644 c.p., al quale fa riferimento l'art.2 comma IV della legge 108/1996. Notevoli le conseguenze pratiche per molti prestiti personali effettuati con cessione del quinto dello stipendio, stante l'esorbitanza degli interessi e delle spese assicurative relative agli stessi.

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