Il convivente more uxorio ha diritto alle ceneri del compagno defunto. (Tribunale di Treviso, 15 dicembre 2014)

Deve ritenersi che, in assenza di espresse limitazioni normative o ricavabili in via interpretativa, la giurisprudenza della Suprema corte di Cassazione e della Corte costituzionale abbia previsto un progressivo affiancamento della posizione giuridica dei conviventi a quella dei coniugi, ponendo l’accento sul parametro costituzionale di cui all’articolo 2 della Costituzione, il quale, nel garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali si esprime e si sviluppa la personalità di ogni individuo: ne consegue che sulla base di un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della l. n. 130/01 deve essere affermato il diritto a ottenere dal Comune l’urna cineraria del de cuius al di lui stabile convivente ed erede.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora un tassello nel mosaico della "coppia di fatto". Ai sensi dell'art.3 della legge 130/2001, "fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;".
La domanda di consegna dell'urna va effettuata in base ai presupposti che la legittimano, tra i quali la qualità di coniuge o, comunque di parente del defunto. E per il convivente? Nel caso di specie quest'ultimo, pur nominato erede testamentario, non sarebbe stato legittimato a ricevere le ceneri ai sensi della norma esaminata. I Giudici hanno tuttavia interpretato latamente il termine "familiare" di cui all'art.3 comma I lettera e) della disposizione, nello stesso ricomprendendovi anche il convivente more uxorio.

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