Il contratto preliminare di vendita di un terreno condizionato sospensivamente alla approvazione di variante urbanistica è valido, ancorchè inefficace. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3207 del 12 febbraio 2014)

La vendita di un terreno, che venga stipulata per consentire all'acquirente una sua utilizzazione edificatoria, al momento non permessa dagli strumenti urbanistici, e venga quindi sottoposta alla condizione sospensiva della futura approvazione di una variante di detti strumenti che contempli quell'utilizzazione, non è affetta da nullità, né sotto il profilo dell'impossibilità dell'oggetto, né sotto il profilo dell'impossibilità della condizione, dovendosi ritenere consentito alle parti di dedurre come condizione sospensiva anche un mutamento di legislazione o di norme operanti erga omnes, salva restando l'inefficacia del contratto in conseguenza del mancato verificarsi di tale mutamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'evento dedotto sotto condizione consisteva non soltanto nell'ottenimento del permesso di costruire, bensì anche della approvazione della variante del PGT (piano di governo del territorio) del Comune. Il tutto senza che fosse stato apposto alcun termine finale per designare l'orizzonte temporale massimo entro il quale i detti accadimenti condizionali si sarebbero dovuti realizzare. Pienamente libere le parti di indicare gli eventi predetti subordinando l'efficacia dell'atto alla verificazione degli stessi, nè potrebbe essere invocata come causa di nullità il fatto che, al tempo del perfezionamento del contratto, la condotta edificatoria non fosse praticabile sotto il profilo della normativa secondaria.

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