Il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all’accordo simulatorio, deve, ai fini della prova, essere considerato terzo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1737 del 24 gennaio 2013)

Il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, è terzo, legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova, ai sensi degli artt. 1415, comma II, e 1417 c.c., rispetto all'acquisto di un bene non personale, effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), c. c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile l'esito della decisione della S.C.: nel caso contrario come si sarebbe potuto ipotizzare che il coniuge rimasto estraneo all'accordo simulatorio potesse riuscire a procurarsi il testo scritto della controdichiarazione attestante per iscritto la natura simulata dell'intestazione del bene?

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