Identificazione dell'oggetto della cessione del credito: impossibilità da parte del cessionario di proporre azione volta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale nei confronti del contraente originario. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3579 del 13 febbraio 2013)

La previsione del primo comma dell’art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, dev’ essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito. Tuttavia, al cessionario non sono trasferite le azioni inerenti alla essenza del contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Pertanto, il cessionario del credito non è legittimato ad agire per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex artt. 1338 e 1398 c.c. contro il soggetto che abbia concluso il contratto originario con il cedente, in quanto detta azione attiene alla natura ed essenza del negozio e non alla tutela del credito da esso nascente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in considerazione fa perno sulla nozione di "essenza" del contratto, quasi a discernere tra una parte del contratto che possa esser "distillata" come il cuore dell'atto negoziale (e che, pertanto, non sarebbe trasmissibile al cessionario el credito) ed una parte del contratto che, a questo punto dovrebbe essere qualificata come "inessenziale" (se non altro in antitesi con la definizione più sopra data).
Invero v'è da dubitare che questo sia il criterio discretivo tra le situazioni soggettive nelle quali il cessionario subentra rispetto a quelle in cui non si verifica tale subingresso.
Forse sarebbe il caso di sottolineare che la cessione del credito è fenomeno differente rispetto alla cessione del contratto.
Apparirebbe così chiaro che il credito (la cui fonte ben potrebbe essere differente rispetto al contratto), una volta ceduto, porta con sè anche tutti gli accessori, ma non certamente ogni altra situazione soggettiva che scaturisca dal contratto.
Premesso ciò, appare evidente che l'aver ceduto il credito (nella specie consistente al diritto di percepire una somma di denaro subordinatamente all'avveramento di una condizione sospensiva potestativa) non impedisce la permanenza in capo al soggetto cedente di situazioni soggettive quali il diritto al risarcimento del danno conseguente all'eventuale accertamento di una responsabilità precontrattuale dell'altra parte del contratto.

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