I titoli di partecipazione azionaria a società cooperativa acquistati durante il matrimonio da uno dei coniugi rientrano nella comunione legale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19689 del 18 settembre 2014)

I titoli di partecipazione ad una società cooperativa acquistati, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi ed allo stesso intestati, sono suscettibili di essere compresi nel regime di comunione legale contemplata dall'art. 177, comma I, lett. a), c.c., in tutti i casi in cui il carattere personale della partecipazione non sia recessivo di fronte al dato sostanziale preminente dell'estraneità del socio all'attività che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto cadute nella comunione legale le azioni, acquistate durante il matrimonio da uno dei coniugi, di una banca popolare cooperativa, attesa la specificità dell'oggetto sociale, relativo all'esercizio dell'attività di azienda di credito, la diffusa finalità lucrativa ed il difetto della sostanza cooperativistica, nonché la sostanziale divaricazione dell'assetto organizzativo e funzionale, come delineato per le banche popolari dalla disciplina legislativa, rispetto a quello riguardante le cooperative in senso stretto).

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione affonda le proprie radici nella distinzione tra partecipazioni sociali aventi carattere di investimento e di mera percezione degli utili e partecipazioni sociali che costituiscono lo "strumento" personale di produzione di reddito e di estrinsecazione della capacità lavorativa. Secondo questo criterio la titolarità della quota di una società cooperativa dovrebbe essere riconducibile all'ultima ipotesi. Tuttavia la peculiare natura delle azioni di un istituto bancario di credito cooperativo hanno indotto i Giudici ad andare di contrario avviso. D'altronde appare del tutto scontato che la proprietà dei detti titoli possa essere assimilata ad uno strumento di investimento avente rilevanza semplicemente patrimoniale, come tale ricompreso nella forza attrattiva di cui alla lettera a) del I comma dell'art.177 cod.civ..

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