I denari depositati su conto corrente bancario cointestato a coniugi in separazione dei beni sono necessariamente comuni? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19115 del 6 novembre 2012)

La presunzione di contitolarità di un conto corrente dà luogo solo all’inversione dell’onere probatorio e può essere superata con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
È viziata la motivazione della sentenza di merito che, in sede di separazione personale, esclude la superabilità della presunzione di contitolarità del conto corrente bancario cointestato fra i coniugi in regime di separazione dei beni fra coniugi, laddove uno dei due sostenga di averlo alimentato da solo con accrediti di denaro personale, senza esaminare la relativa documentazione bancaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema, come appare evidente, è notevolmente interessante: se la cointestazione di un conto corrente bancario fa naturalmente presumere che quanto depositato appartenga a coloro che ne risultano contitolari, l'interrogativo di fondo consiste nel mettere a fuoco se e come una siffatta presunzione possa essere fatta venir meno. Va da sè come la semplice intestazione di un conto corrente sul quale siano depositate somme di denaro non può essere decisiva in via assoluta circa la titolarità reale del numerario. Ragionando in tal modo infatti si perverrebbe alla conclusione in base alla quale basterebbe il labile elemento della titolarità del conto sul quale fossero depositate liquidità per attestare ineluttabilmente la proprietà delle stesse.
In questo senso non può non essere condivisa l'impostazione della pronunzia in esame, con la quale si chiarisce la natura semplice della presunzione di contitolarità del denaro depositato sul conto cointestato, presunzione che può essere fatta venir meno in esito alla prova di elementi che determinino una differente conclusione, quale ad esempio le fonti di alimentazione della provvista sul conto.

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