I beni acquistati durante il regime transitorio, salvo espressa volontà contraria, rientrano automaticamente nella comunione legale dei beni tra i coniugi. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 13089 del 27 maggio 2013)

In base all'art. 228 della L. n. 151/1975, si è previsto che per le famiglie costituite prima della data in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla citata legge, il nuovo regime di comunione legale avesse ad oggetto anche gli acquisti effettuati dai coniugi, anche se separatamente, nel periodo transitorio ricompreso tra la data di entrata in vigore della predetta normativa ed il termine ultimo per esprimere la volontà contraria all'applicazione delle nuove norme e corrispondente alla data del 15 gennaio 1978, a condizione tuttavia che i beni si trovassero nel patrimonio del coniuge che li aveva acquistati.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non può che condividersi l'interpretazione dell'art.228 della l.151/1975 ad opera della S.C., che ha censurato le conclusioni del Giudice d'Appello. Nel regime transitorio gli acquisti operati dao coniugi vanno in capo alla comunione in difettio di espressione di una contraria volontà nei termini previsti dalla legge.

Aggiungi un commento