Guidare la mano del testatore? E' reato (falso materiale). Per di più il testamento è nullo per mancanza di olografia. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 51709 dell’11 dicembre 2014)

Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (artt. 476 e 491 c.p.) la redazione di un documento - apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore - con l'aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal de cuius e, quindi, non può essere considerato olografo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Chi guida la malferma mano dell'anziano padre il quale intende manifestare le proprie ultime volontà spesso intende soltanto offrire il proprio ausilio. In questo senso non serve, ai fini del perfezionamento del reato di falso materiale, che vi sia in capo all'agente alcun intento di coartare la volontà del testatore. Da un lato tale condotta costituisce fatto penalmente rilevante, dall'altro, dal punto di vista civilistico, elimina radicalmente il requisito della olografia, che per l'appunto consiste nella integrale scritturazione della scheda testamentaria di pugno da parte del testatore (ciò che cagiona la radicale nullità del testamento). Cosa dire dell'ipotesi in cui la "mano guidata" sia tale solo in riferimento ad una parte del testo? Al riguardo la S.C. si è pronunziata nel senso che in ogni caso non possa essere reputata sussistente l'olografia (cfr. Cass. 24882/2013).

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