Guidare la mano del testatore? E' reato (falso materiale). Per di più il testamento è nullo per mancanza di olografia. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 51709 dell’11 dicembre 2014)
Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (artt. 476 e 491 c.p.) la redazione di un documento - apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore - con l'aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal de cuius e, quindi, non può essere considerato olografo.