Grado di diligenza e perizia richiesti all'avvocato. (Appello di Roma, 8 gennaio 2013)
In applicazione dei principi dettati dagli artt. 2236 e 1176, comma II, c.c. , l’avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni complesse e opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità nei confronti del cliente, salvo dolo o colpa grave.