Gli effetti processuali della cancellazione di una società dal registro delle imprese. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17500 del 12 ottobre 2012)

Nel diritto societario riformato dal d.lgs. n. 6/2003 la società semplice, cancellandosi dal registro delle imprese per chiusura della liquidazione, manifesta di non avere più interessi da tutelare come società, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione successivamente proposto dalla società medesima, non rilevando, in senso contrario, che, per la società semplice (non agricola), l'iscrizione nel registro delle imprese abbia mera funzione di pubblicità-notizia, anziché funzione di pubblicità dichiarativa volta a rendere opponibile ai terzi il fatto o l'atto iscritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame si connette idealmente agli esiti interpretativi di Cass. SSUU 4060/2010. Le Sezioni Unite avevano infatti statuito nel senso che, all'esito della Riforma del 2003, l'integrazione dell'art.2495 cod.civ. avesse comportato in ogni caso l'estinzione della società (di persone) all'esito dell'intervenuta cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese. Ciò indipendentemente dalla sussistenza di rapporti ancora pendenti e malgrado la funzione meramente dichiarativa della pubblicità (a differenza di quanto si può dire in tema di società di capitali). Nella specie era stato proposto ricorso per Cassazione (in riferimento ad una vicenda che vedeva la società coinvolta in un preliminare di vendita immobiliare) da un soggetto nella propria qualità di procuratore della società successivamente alla iscrizione della cancellazione presso il Registro delle Imprese.

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