Gli atti di liberalità fra coniugi, ancorchè esenti da imposta di donazione, scontano comunque l’imposta di registro in misura fissa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6096 del 30 marzo 2016)

In tema di imposta di registro, il trasferimento di ricchezza a titolo gratuito è tassato soltanto con l'imposta sulle donazioni, fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di registrazione dell'atto "in parte gratuito", e quindi il pagamento della relativa imposta di registro, così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 11 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. E questo perché l'imposta di registro sull'atto pubblico di donazione è distinta e diversa dall'imposta sull'incremento patrimoniale conseguente la donazione. Le imposte in parola sono difatti sorrette da presupposti autonomi e differenti - e cioè l'obbligo di registrazione e l'incremento gratuito di ricchezza - nella sussistenza dei quali le rispettive leggi sul registro e sulle donazioni assoggettano l'atto e l'arricchimento sine causa alle corrispondenti imposte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come si sa, Bisanzio è sempre in agguato. Così sull'onda della distinzione tra "imposta relativa all'incremento patrimoniale conseguente alla donazione" ed "imposta di registro", l'atto di liberalità intercorrente tra coniugi, anche se esente da imposta di donazione, va sottoposto ad imposta di registro in misira fissa. Tale imposta infatti colpisce l'atto in se e per se, indipendentemente da ogni diversa considerazione, in ragione del servizio di registrazione.

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