Gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzati, restano al di fuori di ogni regolamentazione. (Cass. Civ., Sez. III, n. 20622 del 7 ottobre 2011)

La regola di cui all’art. 1935 c.c. non può valere per gli accordi meramente privati fra i giocatori, che si svolgono con modalità normalmente inidonee a fornire alcuna certezza in ordine ai relativi contenuti e avvengono sotto la spinta di motivazioni largamente influenzate da fattori irrazionali. Le leggi sul gioco del lotto dettano regole precise all’unico fine di garantire la certezza del rapporto, l'individuazione del giocatore, l'entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, così modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sottolinea la differenza tra aspetto pubblicistico legato al gioco autorizzato ed aspetti interprivati, in relazione ai quali è possibile, al più, invocare la normativa sulle obbligazioni naturali.

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