Giurisdizione del Commissario regionale in tema di usi civici: la decisione delle SSUU. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 19472 del 16 settembre 2014)

Appartiene alla giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici l'accertamento di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di uso civico in favore di un singolo utente, della legittimità degli atti comunali incidenti su tale situazione, nonché delle connesse questioni relative al canone corrisposto ed alla concessione del fondo con obbligo di miglioramento, anche se non sia contestata la qualitas soli, poiché la risoluzione di dette questioni implica la necessità di decidere con efficacia di giudicato sull'esistenza, natura ed estensione del diritto di uso civico, ai sensi dell'art. 29, comma II, della l. n. 1766/1927.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le Sezioni Unite della S.C. si pronunziano, affermando la giurisdizione del Commissario regionale (che ha preso il posto del Commissario liquidatore, organo statale, di cui alla legge 1927 n.1766) in relazione ad una serie di questioni legate all'accertamento della sussistenza dell'uso civico e dei connessi provvedimenti di competenza comunale (in essi compresi le reintegrazione, la legittimazione e gli ulteriori provvedimenti collegati).

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