Fusione per incorporazione e sfruttamento della sterilizzazione delle plusvalenze conseguente al pagamento dell'imposta sostitutiva relativa alle quote della incorporata. Non configurabilità dell'abuso del diritto (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5943 dell’8 marzo 2017)

Non può ritenersi elusivo, quindi preordinato ad ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta, il compimento dell'operazione di fusione, prevista dalla nuova normativa affinché la società incorporante possa utilizzare l'imposta sostitutiva versata sulla rivalutazione della SRL, piuttosto che perderla definitivamente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia sul tormentato tema dell'elusione e dell'abuso del diritto ai fini tributari. Questa volta ad entrare nel mirino del fisco era una operazione di fusione per incorporazione. Può legittimamente essere sfruttato dalla società incorporante il pagamento dell'imposta sostitutiva effettuato in relazione alla rivalutazione della partecipazione sociale nella società controllata, come consentito dall'art.4 comma I del d.lgs. 344/2003? la risposta della S.C. è affermativa. In questo senso il divieto di cui all'art.10 della legge 342/2000 di rivalutazione del valore delle rimanenze ricompreso nell'attivo circolante non può essere invocato allo scopo di qualificare come abusiva l'operazione. Infatti il beneficio fiscale invocato rinviene la propria fonte in una norma susseguente al tempo in cui si erano realizzate le condizioni che avevano determinato l'insorgenza della posta fiscale sulla quale l'agevolazione in parola andava ad incidere. La fusione non può considerarsi elusiva, in quanto l'operazione è prevista dalla nuova normativa allo scopo di consentire alla società incorporante di fruire dell'imposta sostitutiva già corrisposta sulla rivalutazione delle quote della srl controllata,

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