Funzione della trascrizione del titolo costitutivo della servitù. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20817 del 10 ottobre 2011)

In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, sebbene nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, qualora sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù; in tal caso il proprietario del fondo servente riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, atteso che la menzione della servitù è necessaria, ai fini della sua opponibilità ai successivi acquirenti, soltanto quando non sia stato trascritto l'atto costitutivo della servitù.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia di per sè, esprime un concetto quasi banale, enunciando la funzione della trascrizione in tema di servitù prediale. Che l'opponibilità dell'esistenza del diritto reale in re aliena abbia quale origine e giustificazione sufficiente la trascrizione del titolo costitutivo (indipendentemente dalla menzione che se ne faccia negli ulteriori passaggi di proprietà) appare invero scontato.
Meno scontata invece può essere l'osservazione per cui, tenuto conto del principio generale della prescrizione per non uso ventennale che accomuna i diritti reali parziari, la mancata menzione della servitù nelle alienazioni ulteriori potrebbe essere la spia dell'estinzione della stessa, estinzione cagionata dal mancato utilizzo del diritto per il tempo stabilito dalla legge.

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