Fruizione dei beni comuni e parcheggio in area condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27940 del 13 dicembre 2013)

In base all'art. 1102, comma I, c.c., l'uso della res comune da parte di ciascun partecipante non deve alterarne la destinazione, da intendersi in concreto in considerazione delle caratteristiche obiettive e funzionali e non deve, altresì, impedire il concorrente uso dagli altri comunisti, secondo il loro diritto. Pertanto è illegittimo il parcheggio nel cortile di comproprietà se impedisce il passaggio nei vani di uno dei condomini: l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non può essere ostacolato o reso incomodo dalla presenza di veicoli in sosta.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' sempre possibile per uno dei condomini parcheggiare nel cortile comune? La risposta è affermativa soltanto a condizione che non venga pregiudicato il pari uso del bene da parte degli altri condomini. Nel caso specifico la sosta dell'auto rendeva addirittura disagevole l'accesso agli altri condomini alle unità immobiliari di proprietà, nelle stesse comprese le autorimesse.

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