Frazionamento artificioso del fondo agricolo e diritto di prelazione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15768 del 10 luglio 2014)

In materia di contratti agrari il diritto di prelazione in favore del proprietario del fondo confinante con quello venduto, previsto dall'art. 7, comma II, della l. n. 817/1971, sussiste anche nell'ipotesi in cui, in occasione dell'alienazione, si sia proceduto ad un suo artificioso frazionamento per eliminare il requisito del confine fisico tra i suoli, onde precludere l'esercizio del diritto di prelazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Uno dei "trucchi" cui si può ricorrere per evitare di essere assoggettati alla prelazione del confinante è quello di procedere al frazionamento catastale del fondo, andando a cedere soltanto la parte che, proprio in virtù di tale frazionamento, risulta non confinante con il fondo il cui titolare vanterebbe il diritto di prelazione. La pronunzia in esame viene a stigmatizzare tale condotta. Ma il vero problema è stabilire quando essa sia "artificiosa" e quando non lo sia. Se infatti è chiaro che l'introduzione di un frazionamento che andasse ad isolare una banda di terreno parallela al confine per una larghezza costante di pochi metri, altri casi potrebbero esser meno perspicui. In sostanza di tratta di sindacare la condotta del proprietario del fondo e dell'acquirente che intende procedere all'acquisizione di una parte soltanto del terreno in questione.

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