Formazione e uso di testamento falso. E' possibile che non scatti a carico del contraffattore la causa di indegnità a succedere? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24752 del 4 dicembre 2015)

La formazione o l'uso sciente di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se chi viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il numero 6 dell'art. 463 cod.civ. prevede, quale causa di indegnità, la formazione o l'uso di un testamento falso. Certamente tale è la scheda testamentaria creata da soggetto diverso dal testatore. Tuttavia, secondo i Giudici, non sarebbe sufficiente la materialità della condotta, occorrerebbe un quid pluris: l'intento cioè di offendere o comunque di ledere la libertà testamentaria, ciò che sarebbe escluso qualora si riuscisse a dar conto che il de cuius aveva favorito in qualche modo la formazione dell'artefatto.

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