Forma della notifica della offerta in prelazione in materia di vendita di fondi rustici. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25419 del 12 novembre 2013)

In materia di contratti agrari, la comunicazione (c.d.notifica) al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965, e all'art. 7 della legge n. 817/1971, da parte del proprietario venditore deve rivestire la forma scritta ad substantiam, non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale.
In materia di contratti agrari, ai fini del perfezionamento del contratto di trasferimento della proprietà dell'immobile rustico al titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 8, comma II, della legge n. 590/1965, è sufficiente l'accettazione della proposta di alienazione contenuta nella denuntatio, costituendo il pagamento differito del prezzo solo una condicio iuris per il trasferimento di proprietà.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia critica l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la denuntiatio avrebbe natura non negoziale e ribadisce che, in materia di prelazione di fondi rustici, occorre che intervenga la notifica di una proposta la quale, per definizione, non può essere che effettuata per iscritto. Interessante la messa a fuoco della distinzione tra prelazione urbana e prelazione di fondi rustici: mentre nella prima la denuntiatio è funzionale a provocare il perfezionamento di un contratto (preliminare o definitivo), nella seconda l'obbligo di comunicazione concerne una vera e propria proposta contrattuale che, una volta accettata, conduce in via diretta al trasferimento del diritto nel cui contesto il pagamento del prezzo (necessariamente differito) è solo una condicio juris ai fini della produzione dell'effetto traslativo.

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