Forma dell'accordo inteso ad ottenere la divisione parziale di eredità. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 17021 del 10 luglio 2017)

La divisione parziale - consentita senza dubbio dall'inciso "la divisione dell'eredità o alcuni beni di essa" figurante nel testo dell'art. 713 c.c., comma III, (il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse) - postula comunque il concorso della volontà manifestata per iscritto - nell'evenienza di cui al n. 11) dell'art. 1350 c.c. - di tutti i coeredi in un unico contesto documentale, siccome accade solitamente, ovvero in contesti documentali separati e pur cronologicamente distinti, ma, in tale seconda eventualità, a condizione che si accerti che i documenti sono tra loro inscindibilmente correlati, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo nella forma prescritta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie, più fratelli ereditavano un variegato compendio immobiliare, addivenendo, per effetto della stipulazione di plurimi atti di permuta tra di loro, ad assegnarsi quote di alcuni dei cespiti ricompresi nella comunione ereditaria. Ciò premesso, evocandosi la valenza interpretativa scaturente da Cass. SSUU 5068/2016 relativa alla nullità della donazione di (quote) di bene ricadente in comunione ereditaria a cagione della contrarietà della stessa rispetto alla norma che vieta la donazione di beni futuri o altrui (data la natura dichiarativa e retroattiva della divisione che necessariamente dovrebbe concludere l'assegnazione dei beni ricadenti in successione), si conclude per l'efficacia meramente obbligatoria dei predetti atti di permuta. Essi infatti, sebbene non contrassegnati da una causa liberale, dunque non ricompresi nel divieto di legge, non potrebbero sortire efficacia traslativa definitiva proprio in relazione alla già ricordata pronunzia delle SSUU della S.C., potendo essere riqualificata in chiave di divisione parziale ex art. 713 III comma cod.civ.. In effetti v'è da dubitare sulle conclusioni raggiunte dalla S.C.: non solo e non tanto per la criticità della struttura logica di Cass. SSUU 5068/2016 (la cui portata potrebbe anche essere ricondotta in via esclusiva al contrasto tra causa liberale e futurità o altruità del bene), bensì in relazione alla pacifica praticabilità di una divisione a stralcio (che dunque fa permanere beni indivisi tra i contitolari) ed alla inoperatività della prelazione ex art. 732 cod.civ. tra coeredi.

Aggiungi un commento