Forma del mandato ad acquistare beni immobili: esperibilità dell’azione ex art. 2932 cc. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 20051 del 2 settembre 2013)
Il rimedio ex art. 2932 c. c., consistente nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario, è esperibile anche quando il contratto di mandato sia senza rappresentanza e privo di forma scritta.
In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà.