Forma del mandato ad acquistare beni immobili: esperibilità dell’azione ex art. 2932 cc. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 20051 del 2 settembre 2013)

Il rimedio ex art. 2932 c. c., consistente nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario, è esperibile anche quando il contratto di mandato sia senza rappresentanza e privo di forma scritta.
In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il mandatario privo di poteri rappresentativi aveva rilasciato al mandante una dichiarazione unilaterale scritta in base alla quale riconosceva di aver preso parte agli incanti per conto di quest'ultimo, obbligandosi conseguentemente a trasferirgli l'immobile non appena fosse in possesso dei documenti necessari a porre in essere la vendita. Sulla scorta di tale presupposto la S.C. ha sancito l'irrilevanza del difetto di forma scritta del preesistente mandato in base al quale il mandatario si era attivato, considerando sufficiente a fondare la domanda di ritrasferimento immobiliare la predetta dichiarazione unilaterale.
Rimane da domandarsi su quale sarebbe stato l'esito della causa nell'ipotesi in cui non fosse stata redatta una tale dichiarazione.

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