Forma del contratto di trasferimento della quota di partecipazione in una società di fatto. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9334 del 17 aprile 2013)

Il contratto di trasferimento della quota di partecipazione in una società di fatto, non avendo per oggetto l'azienda sociale, non è soggetto a limiti di forma, pertanto non richiede la forma scritta ad probationem secondo quanto statuito dall’art. 2556 cc.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella nozione stessa di società di fatto si rinviene quell'assenza di uno specifico formalismo che è il carattere fondamentale della figura. Consonante è altresì il difetto di pubblicità conseguente alla impossibilità di procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

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