Forma ad substantiam della rinunzia all’eredità. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4274 del 20 febbraio 2013)

Ai sensi dell'art. 519 c.c., la rinunzia all'eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l'indicazione dell'art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma ad substantiam, di cui all'art. 1350, n. 13, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Non v'è assimilazione tra atto pubblico e scrittura privata, ancorchè autenticata: il modo di disporre dell'art.519 cod.civ., che prevede testualmente un'ipotesi di forma a pena di nulllità, non ammette succedanei in tema di rinunzia all'eredità.

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