Fondo patrimoniale: onere della prova relativamente all’estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5385 del 5 marzo 2013)

Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale familiare conferendovi un suo bene agisca contro il suo creditore chiedendo, in ragione della sua appartenenza al fondo, la declaratoria, ai sensi dell'art. 170 c.c., della illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che egli abbia fatto sul bene, deve allegare e provare che il debito per cui è stata iscritta l'ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza. Tali oneri sussistono anche in relazione all'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia in tema di onere della prova (cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4011 del 19 febbraio 2013) circa la conoscenza in capo al creditore dell'estraneità della generazione del debito per finalità estranee ai bisogni della famiglia. Dare tale prova nel corso del giudizio con il quale si contesti l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia del credito tocca al debitore.

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