Fondo intercluso: la domanda di costituzione coattiva di una servitù di passaggio deve essere proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi serventi. Non si tratta di litisconsorzio necessario, ma di condizione dell'azione, difettando la quale la domanda va respinta. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 9685 del 22 aprile 2013)

La domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare ai fini del collegamento con la strada pubblica. La domanda giudiziale non formulata in tal senso attiene, peraltro, non al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum - non essendovi, nella specie, litisconsorzi pretermessi poiché l'azione in concreto esercitata non li riguarda. Ciò che difetta, in realtà, è quella essenziale condizione dell'azione che consiste nella "possibilità giuridica" della sua attuazione, onde la domanda rivolta verso alcuni soltanto dei proprietari interessati va rigettata perché diretta a far valere un diritto inesistente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non sarebbe praticabile, in quanto di nessuna utilità e fondamentalmente emulativa, la domanda di costituzione di servitù coattiva intesa a sovvenire all'interclusione di un fondo che non fosse contestualmente proposta nei confronti di tutti i proprietari di ciascuno dei fondi destinati ad essere interessati dal passaggio per collegarsi alla via pubblica. Non si tratta tuttavia di litisconsorzio necessario ( di talchè si debba pervenire ad un integrazione del contradditorio), bensì di una sorta di condizione dell'azione, in difetto di che la domanda deve essere semplicemente rigettata.

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