Fondo coltivato da una pluralità di affittuari: possibile l'esercizio della prelazione per porzioni separate? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1369 del 23 gennaio 2014)

In tema di prelazione e riscatto agrari, nel caso di vendita di fondo coltivato da più affittuari, l'art. 8, comma IX, della l. n. 590/1965, prevede il principio generale della necessità dell'esercizio congiunto del diritto, potendosene, tuttavia, ammettere l'esercizio per porzioni separate ove ciascuno degli appezzamenti condotti in fitto costituisca un'entità autonoma ed indipendente, tale da non trarre maggiore utilità dalla vicinanza con gli altri, senza che, peraltro, in siffatta eventualità, la prelazione debba necessariamente essere esercitata separatamente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo la S.C. , a fronte del principio generale, sarebbero consentite deroghe in base alla situazione fattuale da valutarsi caso per caso. Se sul fondo fossero presenti più affittuari le cui porzioni di terreno fossero strutturalmente collegate, non sarebbe ammissibile l'esercizio disgiunto del diritto di prelazione. Diversamente dovrebbe concludersi, invece, qualora tale nesso non sussistesse, ciascun fondo costituendo un'entità autonoma ed indipendente.

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