Finanziamento per ristrutturazione di capannone erogato ad opera già eseguita. Nullità del mutuo di scopo per insistenza della causa? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25793 del 22 dicembre 2015)

Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il c.d. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest'ultimo profilo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Banca concede ad un'impresa artigiana un finanziamento agevolato da destinare alla ristrutturazione di un laboratorio artigiano e per la ricostituzione di scorte, in effetti destinato a ripianare una situazione debitoria derivante da un cospicuo scoperto di conto corrente. La ristrutturazione tuttavia era stata effettuata ed era stata terminata in precedenza. A distanza di tempo la Banca viene richiesta di restituire quanto incassato a titolo di rimborso delle rate a cagione della pretesa nullità del contratto di mutuo. La mancata corrispondenza tra lo scopo conclamato e quello in effetti perseguito infatti reagirebbe sul profilo causale dell'atto, importandone l'invalidità per assenza della causa.
Ha rilevato la S.C. come sia irrilevante il fatto che la finalità per la quale il mutuo era stato erogato fosse in effetti stata raggiunta in precedenza, anche in relazione alla mancanza di violazione di norme imperative applicabili in virtù del c.d. "contratto di ausilio" (vale a dire la convenzione disciplinante la finalità del mutuo). Va osservato come, in un'ipotesi analoga, fosse stata assunta una decisione contraria: cfr. Cass. civile, sez. III 2015/6395.

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