"Favor rei" e sanzioni irrogate a fronte della illegittima richiesta di applicazione delle agevolazioni "prima casa". Venir meno dell'asimmetria tra atti "Iva" ed atti "registro". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13235 del 27 giugno 2016)

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472/ 1997, che ha esteso il principio del favor rei anche nel settore tributario, sancendone l'applicazione retroattiva, le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute debbono essere applicate anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo. Ne consegue che ove sia ancora in contestazione l' an della violazione tributaria, sussiste ancora controversia sulla debenza delle sanzioni per cui si impone l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il principio in base al quale, mutando le regole del sistema sanzionatorio, le regole più favorevoli sopravvenute si applicano anche alle fattispecie che hanno avuto luogo nel tempo antecedente, ha cittadinanza anche in ambito tributario (e non soltanto penale). Ciò in virtù dell'art.3 del d.lgs. 472/97. Nel caso di specie veniva in considerazione la spettanza o meno delle agevolazioni "prima casa" in relazione alla superficie complessiva dell'abitazione acquistata. Come è noto, in relazione al difettoso coordinamento legislativo, si è verificata una discrasia tra la previsione normativa dei requisiti per poter fruire della agevolazioni "prima casa" in relazione agli atti assoggettati ad imposta di registro (per i quali, a far tempo dal 1 gennaio 2014, occorre che l'abitazione non sia ricompresa nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e quella, rimasta invariata, riferita ai requisiti "prima casa" degli atti soggetti ad IVA (per i quali si è continuato a fare riferimento alla insussistenza dei requisiti "di lusso" di cui al DM 2 agosto 1969). Tale discrepanza è stata sanata soltanto per effetto dell'intervento dell'art.33 del d.lgs. 175/2014 che, a far tempo dal 13 dicembre 2014 ha allineato al novellato t.u. 131/1986 le previsioni del n. 21 della Tabella A Parte II, allegata al Dpr 633/1972 in tema di IVA. Ciò premesso, però non si può dire non viga il principio "tempus regit actum". Ne segue che la richiesta di agevolazioni di cui all'atto di vendita perfezionato prima del 13 dicembre 2014 soggiace alla disciplina previgente e come tale va trattato. Questo non vale tuttavia per le previsioni sanzionatorie relative alla decadenza dall'agevolazione: ad essa infatti si applica l'opposto principio della retroattività della nuova norma.

Aggiungi un commento