Fallibilità in estensione di una srl socia di una società di fatto unitamente ad una persona fisica. Ininfluenza dell’accertamento dell'insolvenza in relazione alla società di capitali. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12120 del 13 giugno 2016)

E' fallibile la società a responsabilità limitata che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, anche allorquando la partecipazione sia stata assunta in mancanza della previa deliberazione assembleare e della successiva indicazione nella nota integrativa del bilancio, richieste dall'art. 2361, comma II, c.c. La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige, invero, il necessario rispetto della richiamata norma, dettata per le società per azioni, e costituisce atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede la previa decisione autorizzativa dei soci, almeno quando l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale. (Nella specie, ove i giudici di merito si sono arrestati alla preliminare questione della fallibilità, nonché all'indirizzo censurato che afferma l'impossibile ricorso alla figura della società di fatto tra la società a responsabilità limitata e la persona fisica ad essa socia, occorre accertare che la società di capitali presentava un'affectio societatis con la persona fisica del socio e che la società di fatto esprimeva una sua autonoma e propria insolvenza.)

Commento

(di Daniele Minussi)
La soluzione adottata dalla Corte si presta invero a plurime valutazioni: cospicuo il rischio di abusi interpretativi, laddove la configurazione di una società di fatto a base personale tra la società di capitali ed altri soggetti (che siano o meno persone fisiche) potrebbe ben dare adito ad un disinvolto superamento del principio dell'autonomia patrimoniale. Il perno della decisione è costituito dalla irrilevanza della eventuale causa di nullità del contratto sociale tra società di capitali e persona fisica alla luce del principio generale di cui all'art.2332 cod.civ. e sulla esclusiva rilevanza della situazione di insolvenza della società di fatto (quand'anche la società di capitali fosse economicamente florida).

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